Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 31/10/2003 n. 306

Art. 16 - Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 372, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

1. All'allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 372, le parole: "o il ricupero" sono soppresse.

Art. 17 - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, apportando le modifiche strettamente necessarie alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le disposizioni vigenti compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE, nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi

a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione, le promozioni e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni

b) definire la nozione di discriminazione come "diretta" quando una persona è trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione "indiretta" quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono o possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che, nel caso di attività di lavoro, caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali al loro svolgimento; definire la nozione di "molestie" quando viene posto in essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato e persistente, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona o di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante, tenuto conto delle circostanze, anche ambientali; definire la nozione di "molestie sessuali" quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni

c) prevedere l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 9 dicembre 1977 n. 903, assicurando che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un equo indennizzo

d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli articoli 8 bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente, e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, dalla legge 10 aprile 1991 n. 125, e dalla disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parità

e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche nonché il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.

Art. 18 - Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi.

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 28, è sostituita dalla seguente: "b) "unità veloce da passeggeri": un'unità veloce come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti più di dodici passeggeri;".

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "alle navi che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi internazionali".

3. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 28, è sostituito dal seguente: "2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei verbali di visita di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente corredati del numero di identificazione IMO dell'unità".

Art. 19 - Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987 n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

1. All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987 n. 49, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;".

Art. 20 - Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990 n. 36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati.

1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990 n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresí agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato. 2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa. 2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993 n. 388".

Art. 21 - Modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468, e al decreto- legge 11 giugno 2002 n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002 n. 172.

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2002 n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002 n. 172, le parole: "anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti".

2. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468, è abrogato.

Art. 22 - Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 372, in base ai seguenti princípi e criteri direttivi

a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 77, comma 3, della legge 27 dicembre 2002 n. 289

b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata

c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Art. 23 - Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001 n. 443.

1. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001 n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 17:

1) dopo le parole: "del medesimo decreto legislativo", sono aggiunte le seguenti: "solo nel caso in cui";

2) dopo la parola: "costruzione", sono aggiunte le seguenti: "siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA"

b) al comma 18, le parole: "è verificato", sono sostituite dalle seguenti: "può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche"

c) al comma 19:

1) le parole: "ivi incluso" sono sostituite dalle seguenti: "purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche";

2) dopo le parole: "autorizzata dall'autorità amministrativa competente", sono aggiunte le seguenti: "previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA";

3) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione".

Art. 24 - Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999 n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti comunitari.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999 n. 18, dopo le parole: "aperta a tutti i prestatori interessati" sono inserite le seguenti: "selezionati per un periodo di durata massima di sette anni".

Art. 25 - Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei princípi contabili internazionali.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 4, uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei princípi contabili internazionali, nel rispetto dei princípi e delle disposizioni comunitarie in materia, secondo i princípi e criteri direttivi appresso indicati

 

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